Art. 2.
(Celebrazione e atto del matrimonio,

diritti e doveri dei coniugi, adozioni).

      1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio».
      2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio».
      3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».
      4. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi»,
      5. All'articolo 64, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole: «la dichiarazione

 

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degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione degli sposi di voler contrarre matrimonio».